
ULTIME News
- News: Immobile promesso in vendita "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova" e carenze successivamente accertate dell'impianto di riscaldamento. Clausola di stile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29902 del 20 novembre 2018)
- News: Ancora sulla portata meramente ricognitiva della c.d. "rinunzia al coacquisto". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29342 del 14 novembre 2018)
- News: Data e ora certa opponibile ai terzi per il documento dotato di marca temporale, anche in difetto di firma digitale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4251 del 13 febbraio 2019)
- News: Simulazione relativa quanto al prezzo: rilevanza delle risultanze di cui alla copia degli assegni circolari utilizzati per il pagamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28744 del 9 novembre 2018)
- News: Modifica del saggio di interesse legale. (D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze, 12 dicembre 2018)
- News: Fallimento del promittente alienante e contratto preliminare trascritto. L'accoglimento della domanda giudiziale ex art. 2932 cod.civ. produce i propri effetti traslativi senza che il curatore possa ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26641 del 22 ottobre 2018)
- News: Indispensabile natura trilatere dell'accordo simulatorio nell'interposizione fittizia. Controdichiarazione sottoscritta soltanto dal soggetto interposto e dall'interponente (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25578 del 12 ottobre 2018)
- News: Incapacità naturale del testatore. Onere della prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25053 del 10 ottobre 2018)
- News: Annullamento del contratto. Buona fede del terzo acquirente di bene immobile alienato da uno soltanto dei coniugi in regime di comunione legale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24816 del 9 ottobre 2018)
- News: L'obbligazione di pagare il prezzo (residuo) della vendita diviene attuale soltanto nel momento in cui passa in giudicato la pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22997 del 26 settembre 2018)
Le sistemazioni familiari
L'attività notarile è da sempre indirizzata a rispondere alle esigenze delle famiglie: acquisti, donazioni, divisioni, testamenti, aziende e società a carattere familiare sono storicamente la parte principale del nostro lavoro.
Parlare oggi di sistemazioni familiari vuol dire offrire soluzioni idonee a risolvere ogni interesse, non solo economico, nei rapporti patrimoniali tra persone che possono essere legate da vincoli diversi (fidanzate, coniugate, in fase di separazione o conviventi, genitori, figli o fratelli, di sesso uguale o diverso, giovani o anziani).
Il corretto utilizzo di strumenti tipici (contratti), la loro concreta tassazione, i possibili rischi in materia fiscale nonchè l'esigenza di assicurare continuità e protezione del proprio patrimonio sono esigenze che possono essere soddisfatte solo attraverso l'atto pubblico notarile.
Le sistemazioni familiari coinvolgono aspetti molto rilevanti:
- nei rapporti interni (per soddisfare ogni esigenza e risolvere o evitare liti e contenziosi);
- nei rapporti con terzi (per limitare o evitare, quando possibile, vincoli o difficoltà, presenti o futuri);
- nei rapporti con il fisco (in materia di antiriciclaggio, spesometro, accertamenti, etc.).
In casi molto frequenti, i genitori hanno già donato, direttamente (immobili propri) o indirettamente (pagando il prezzo al venditore o con altre modalità) ad uno o più figli, non sempre utilizzando le stesse soluzioni ed intendono ora regolamentare, in modo equo e sicuro, la situazione nei confronti di altri figli.
Accordi familiari inoltre sono spesso necessari per rendere più facilmente commerciabile un immobile o per poter ipotecare un immobile a garanzia di un prestito bancario; possono coinvolgere anche aspetti imprenditoriali e societari, specie nel caso in cui il trasferimento (o la donazione) riguardi una azienda o una società di carattere familiare.
La sistemazione di rapporti tra parenti e familiari, la regolamentazione di eventuali prestiti già effettuati o da effettuare ovvero la regolamentazione di eventuali donazioni (dirette o indirette), necessita di una specifica consulenza che permetta di analizzare i rapporti esistenti, gli atti già stipulati, gli aspetti coinvolti (fiscali, familiari, successori, societari) e consenta quindi di individuare gli strumenti e le soluzioni più sicure (trasferimenti, donazioni, divisioni, permute, remissioni di debito, regolamentazione di pagamenti del prezzo, patti di famiglia, cessioni o donazioni di quote, rinunzia ad opposizione, rinunzie ad azioni di riduzione, etc.) e di sfruttare, quando possibile, agevolazioni e detrazioni fiscali.
Tassazione delle Donazioni
Le donazioni sono attualmente sottoposte alla disciplina tributaria prevista dalla legge n. 286/2006, che ha sostituito il precedente regime di quasi totale esenzione introdotto nel 2001.
Per il calcolo dell'imposta occorre individuare il grado di parentela (o affinità) esistente fra donante e donatario.
Le aliquote attualmente applicabili sono le seguenti:
- 4% (oltre la franchigia di €. 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se donatari/beneficiari sono il coniuge ed i parenti in linea retta (figli, nipoti);
- 6% (oltre la franchigia di €. 100.000,00 per ogni beneficiario) se donatari/beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
- 6%, ma senza franchigia, se donatari/beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8%, senza franchigia, se donatari/beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di €. 1.500.000,00 (con le aliquote del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).
Se la donazione ha per oggetto beni immobili, il valore da considerare ai fini della tassazione è quello catastale (rendita x coefficiente) ed occorre sostenere anche il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.
Tuttavia le dette aliquote si riducono alla misura fissa di Euro 200,00 per ciascuna di tali imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per richiedere le agevolazioni "prima casa".
Occorre poi verificare se le donazioni possano fruire di trattamenti fiscali particolari, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa in materia di "patto di famiglia", un istituto introdotto nell'ordinamento al fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende, per le donazioni che intervengono entro cinque anni da una precedente donazione, per donazioni di beni culturali.
Riduzioni ed esenzioni sono previste anche per donazioni a favore di Enti Pubblici, di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità, enti religiosi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Occorre una consulenza specifica per i casi di donazioni indirette, ovvero per il trasferimento gratuito utilizzando lo strumento del fondo patrimoniale (consentendo una automatica protezione del patrimonio trasferito).
Caso frequente è l'acquisto di beni da parte dei figli con denaro fornito in tutto o in parte dai genitori o con mezzi di pagamento particolari.
L'enunciazione in atto della provenienza donativa del denaro non è assoggettata ad alcuna imposta e in varie circostanze, da valutare caso per caso, può risultare molto opportuna, in particolare per giustificare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'esborso di denaro da parte di soggetti che non hanno redditi adeguati.
Altri aspetti per i quali è opportuna una consulenza sono quelli in materia:
- di coacervo delle donazioni (cioè della somma virtuale che occorre fare dei valori delle eventuali precedenti donazioni intervenute fra stessi soggetti, al fine della determinazione della franchigia);
- di donazione con onere o di contratto di mantenimento (es: con obblighi di assistenza e mantenimento);
- in materia di rischi di azioni di riduzione o azioni revocatorie;
- in materia di circolazione dei beni con provenienza donativa;
- in materia di opposizione alla donazione
- di donazioni a favore del coniuge, del figlio o di altri parenti
- di scioglimento della donazione per mutuo dissenso
(tratto dal sito www.notariato.it)
Novità : Successioni e Donazioni, spunta l'aumento della tassa
Come già apparso sulla stampa specializzata a breve potrebbe entrare in vigore una importante modifica delle imposte in materia di donazione e successione che porterebbe, se approvata, alla riduzione o eliminazione degli attuali risparmi fiscali.
In futuro, se fosse approvata la indicata modifica fiscale:
- per le donazioni (e successioni) a favore di coniuge e figli la franchigia dovrebbe scendere da 1 milione di euro a 300mila euro;
- per le donazioni (e successioni) a favore di fratelli e sorelle la franchigia dovrebbe scendere da 100mila euro a 30mila euro;
- le aliquote dovrebbero salire al 5% per coniuge e figli, all’8% per fratelli e sorelle, al 10% per parenti lontani ed estranei
Può essere pertanto opportuno anticipare il passaggio generazionale (donazione immobiliare, donazione quote sociali, etc.) con gli attuali valori fiscali e approfittando delle vigenti regole più vantaggiose.
Se fosse interessato ad approfondire gli argomenti può rivolgersi al nostro studio per una prima consulenza gratuita
Per ogni esigenza di sistemazione familiare e per ogni esigenza di destinazione e protezione del patrimonio è opportuna una specifica consulenza per verificare soluzioni, rischi ed agevolazioni.
- Vi ricordiamo:
- di chiedere un appuntamento con il notaio per una prima consulenza legale e fiscale preventiva, per verificare le possibili soluzioni, agevolazioni e detrazioni fiscali e dove sarà definito l'incarico e saranno chiariti tutti i costi dell'atto;
- che lo studio può assistervi nella ricerca della documentazione necessaria;
- di illustrare al notaio e allo studio ogni vostro dubbio, comunicare richieste e chiedere ogni chiarimento preferibilmente prima della stipula per poter meglio risolvere e regolamentare le vostre esigenze;
- di comunicare il vostro indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni e documenti informativi prima e dopo la stipula.
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